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Sez. L, Sentenza n. 12546 del 27/08/2003 (Rv. 566301 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Differenze tra il contratto di appalto e il contratto di somministrazione - Prestazione di fare accompagnata dalla prestazione di dare - Criteri - Rilevanza ai fini dell'art. 3, legge n. 1369 del 1960 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566301-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)

Ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e di somministrazione - rilevante rispetto all'azione volta al riconoscimento della responsabilità solidale ex art. 3, legge n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previste da detto articolo circoscritte solo all'appalto - il criterio distintivo da adottare si fonda sul principio secondo cui, nel caso di prestazione continuativa di servizi anziché di cose, si ha contratto di appalto; invece, si ha somministrazione nel caso in cui le cose da somministrare in via continuativa debbano essere prodotte dal somministrante; inoltre, quando l'attività di fare è strumentale rispetto all'erogazione, si resta nell'ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)