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Sez. 3, Ordinanza n. 33216 del 18/12/2024 (Rv. 672993-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Mediazione obbligatoria per ordine del giudice - Inottemperanza - Conseguenze - Improcedibilità - Cessazione della materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e prosecuzione del giudizio per le spese - Irrilevanza - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - In genere. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672993-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

L'inottemperanza all'ordine del giudice di procedere alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (nella specie, all'ordine disposto al momento del mutamento del rito in un procedimento di intimazione di sfratto per morosità) comporta l'improcedibilità della domanda anche quando sia cessata la materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e occorre pronunziarsi sulle sole spese legali, poiché la statuizione su queste ultime presuppone comunque la valutazione della fondatezza (o meno) della domanda.

Cod. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)