Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 29 del 1982
Massime (1)
Massima n. 9688
- Reati militari, rivolta, ammutinamento, sedizione
- Delitti contro la personalità dello stato, istigazione di militare a disobbedire alle leggi
- Mancata specificazione della fattispecie concreta
- Inammissibilità della questione di L.C. per difetto di rilevanza.
Leggi la massima
La specificazione della fattispecie concreta - che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalità - è essenziale nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, dovendo la Corte giudicare se la norma, della cui legittimità si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia estranea al "thema decidendum". Sono pertanto inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale che omettano ogni precisazione in ordine all'oggetto del giudizio di costituzionalità, anche ove facciano riferimento integrale alla requisitoria del P.M., dalla quale peraltro - a parte la inidoneità della motivazione "per relationem" - non sia possibile ricavare alcun riscontro del fatto. (Inammissibilità della questione di l.c. degli artt. 14 e 182 C.P.M.P. e dell'art. 266 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv., Cost.). Cfr. sentt. nn. 45 e 60/72; 44/75; 49/ e 134/80; 119, 178, 180/81
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 52, comma 2, Cost.
- art. 21 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 del codice penale militare di pace (estranei alle forze armate dello Stato. Attività sediziosa) e dell'art. 266, n. 1, del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi), promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1976 dal tribunale di Ascoli Piceno nei due procedimenti penali riuniti a carico di Zazzetta Giustino ed altri e di Abbate Francesco ed altri, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel corso dei due procedimenti penali riuniti - a carico rispettivamente di Zazzetta Giustino ed altri quattro imputati dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 14 (estranei alle forze armate dello Stato) e 182 (attività sediziosa) c.p.m.p., 266, n. 1, cod. pen. (istigazione di militari a disobbedire alle leggi); e di Abbate Francesco ed altri imputati del reato di cui agli artt. 595, 110, 112, n. 1, cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - il tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza pronunciata all'udienza 1 dicembre 1976, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., sollevata dal P.M. in riferimento agli artt. 3, 21, 52, cpv., della Costituzione; e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. pen., sollevata dai difensori degli imputati, in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 12 ottobre 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 16 giugno 1977, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.
:
Le questioni come proposte nell'ordinanza di rinvio sono inammissibili.
La specificazione della fattispecie concreta, che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, è essenziale nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, dovendo questa Corte giudicare se la norma, della cui legittimità costituzionale si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia invece estranea al thema decidendum (sentenze nn. 45 e 60 del 1972; n. 44 del 1975; nn. 49 e 134 del 1980; nn. 119, 178 e 180 del 1981).
L'ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno omette qualsiasi precisazione in proposito e fa riferimento, per quanto concerne le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., alla requisitoria del pubblico ministero da ritenere "integralmente riportata e trascritta". Anche a prescindere da ogni considerazione sulla motivazione "per relationem" la stessa requisitoria del P.M. si limita, senza in alcun modo riferirsi alla fattispecie concreta, ad enunciare i motivi per i quali ritiene, in astratto, gli artt. 14 e 182 in contrasto con gli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione.
Qualsiasi precisazione della fattispecie concreta manca anche nella parte dell'ordinanza di rinvio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. pen. in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati all'udienza 1 dicembre 1975 senza neppure indicare gli elementi di fatto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione, e dell'art. 266 cod. pen., in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, proposte dal tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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