Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Codice di procedura civile
Libro primo. Disposizioni generali
Titolo I. Degli organi giudiziari
Capo I. Del giudice
Sezione I. Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 1 Giurisdizione dei giudici ordinari
1. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza
Art. 6 Inderogabilita' convenzionale della competenza
1. La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
Sezione II. Della competenza per materia e valore
Art. 7 Competenza del giudice di pace
1. Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi ventimila euro.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.
4. E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.72
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5190
Art. 9 Competenza del tribunale
1. Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Art. 10 Determinazione del valore
1. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
2. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11 Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti
1. Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.