Sez. 6, Sentenza n. 6196 del 02/05/1995 Ud. (dep. 27/05/1995) Rv. 201523 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Trasformazione del rito | Integrazione probatoria da parte del giudice - Possibilità sussistenza - Diniego da parte del giudice - Motivazione necessità - Riferimento alla scelta delle parti - Illegittimità - Riferimento alla necessità o meno della integrazione ai fini della decisione - Legittimità.
Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Trasformazione del rito
Nell'ipotesi di giudizio abbreviato derivato da giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 452 comma 2 cod. proc. pen., il giudice di appello può esercitare l'attività di integrazione probatoria prevista dall'art. 603 cod. proc. pen. e deve, quindi, adeguatamente motivare l'eventuale diniego di tale attività con riferimento non già al comportamento e alle scelte delle parti, bensì alla mancanza di necessità di tale integrazione ai fini della decisione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, sull'assunto dell'impossibilità, nell'ipotesi data, di procedere ad integrazione probatoria, aveva respinto l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento finalizzata all'acquisizione di atti dai quali sarebbe risultata la fattiva collaborazione prestata, dopo la sentenza di primo grado, dall'imputato e quindi la possibilità di applicare l'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 309/1990).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 452 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 452 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)