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Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

Testo in vigore al

Art. 59 Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato

1. Le entrate della parte I del bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese amministrative annuali stimate.

2. Le spese della parte I del bilancio comprendono almeno le spese amministrative, operative, per personale, remunerazione, di infrastruttura e per la formazione professionale.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali di risoluzione di applicare commissioni conformemente alla legislazione nazionale, a copertura delle proprie spese amministrative del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le spese sostenute per collaborare con il Comitato e assisterlo.

Art. 60 Parte II del bilancio riguardante il Fondo

1. Le entrate della parte II del bilancio sono costituite in particolare:

  1. a) dai contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 67, paragrafo 4, e agli articoli 69, 70 e 71;

  2. b) dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;

  3. c) dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente agli articoli 73 e 74;

  4. d) dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel Fondo conformemente all'articolo 75;

  5. e) qualsiasi parte delle spese sostenute ai fini indicati all'articolo 76 che sono recuperate nell'ambito della procedura di risoluzione.

2. Le spese della parte II del bilancio sono costituite:

  1. a) dalle spese per i fini indicati all'articolo 76;

  2. b) dagli investimenti a norma dell'articolo 75;

  3. c) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;

  4. d) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente agli articoli 73 e 74.

Art. 61 Elaborazione ed esecuzione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo, unitamente alla tabella dell'organico, e lo trasmette al Comitato per approvazione.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato in seduta plenaria adegua, se del caso, il progetto trasmesso dal presidente e approva il bilancio finale del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico.

Art. 62 Audit interno e controlli

1. All'interno del Comitato è creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente agli standard internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato, risponde a quest'ultimo della verifica che i sistemi di esecuzione del bilancio e le procedure di bilancio del Comitato funzionino correttamente.

2. Il revisore interno consiglia il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

3. Il Comitato è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.

Art. 63 Esecuzione del bilancio, rendicontazione e scarico della responsabilità

1. Il presidente esercita la funzione di ordinatore e dà esecuzione al bilancio del Comitato.

2.

Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario, alla Corte dei conti, per le sue osservazioni.

Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del Comitato nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione i conti provvisori del Comitato per l'esercizio finanziario precedente.

4. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il presidente redige, sotto la propria responsabilità, i conti definitivi del Comitato e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria.

5. Entro il 1o luglio di ogni anno, il presidente, previa approvazione del Comitato, trasmette i conti definitivi dell'esercizio finanziario precedente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. Se la Corte dei conti invia osservazioni il presidente risponde entro il 30 settembre.

7. Ogni anno entro il 15 novembre i conti definitivi dell'esercizio finanziario precedente sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8. Il Comitato in sessione plenaria solleva il presidente dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio.

9. Il presidente, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, invia all'istituzione dell'Unione che le richieda le informazioni cui fanno riferimento i conti del Comitato, fatti salvi gli obblighi di segreto professionale.

Art. 64 Disposizioni finanziarie

Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura dettagliata per l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio, conformemente agli articoli 61 e 63.

Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio20.

Art. 65 Contributi alle spese amministrative del Comitato

1. Le entità di cui all'articolo 2 contribuiscono alla parte I del bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

2. Gli importi dei contributi sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio della parte I del bilancio del Comitato.

3. Il Comitato stabilisce e raccoglie, a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5 del presente articolo, i contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 in una decisione indirizzata all'entità interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.

4. Gli importi raccolti in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del presente regolamento.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all'articolo 93 per:

  1. a) determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;

  2. b) specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente;

  3. c) determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.

Art. 66 Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21, il Comitato, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Comitato utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo interistituzionale.

2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dal Comitato.

3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dal Comitato conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/9622 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Capo 2. Il Fondo di risoluzione unico

Sezione 1. Costituzione del fondo

Art. 67 Disposizioni generali

1. È istituito il Fondo di risoluzione unico («Fondo»). Esso è alimentato conformemente alle norme relative al trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale verso il Fondo secondo le modalità stabilite dall'Accordo.

2. Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un'applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui alla parte II, titolo I, e in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi che disciplinano la risoluzione di cui agli articoli 14 e 15. In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo.

3. Il proprietario del Fondo è il Comitato.

4. I contributi di cui agli articoli 69, 70 e 71 sono raccolti presso le entità di cui all'articolo 2 dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al Fondo conformemente all'Accordo.

Art. 68 Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione

Gli Stati membri partecipanti istituiscono meccanismi di finanziamento ai sensi dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE e conformemente al presente regolamento.

Art. 69 Livello-obiettivo

1. Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1o gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione del presente paragrafo in virtù dell'articolo 99, paragrafo 6, il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all'articolo 70 e raccolti a norma dell'articolo 67, paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.

3. Il Comitato proroga il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 di un massimo di quattro anni se il Fondo ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale che eccede lo 0,5 % dell'ammontare totale dei depositi protetti di cui al paragrafo 1 e quando i criteri dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, lettera b), sono soddisfatti.

4.

Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione regolare tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare quanto segue:

  1. a) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2;

  2. b) i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;

  3. c) i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.

Art. 70 Contributi ex ante

1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

2.

Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5 % del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

  1. a) un contributo fisso proporzionale basato sull'importo delle passività dell'ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

  2. b) un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l'importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5 % del livello-obiettivo.

3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo.

4. I contributi da parte di ciascuna entità di cui all'articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entità.

5. Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione possono prevedere che tali meccanismi utilizzino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti dagli enti tra il 17 giugno 2010 e la data di entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE, per compensare gli enti per i contributi ex ante che a essi è stato chiesto di versare a beneficio del Fondo. Tale restituzione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2014/49/UE.

6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell'ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:

  1. a) l'applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;

  2. b) le modalità pratiche dell'attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell'atto delegato.

Art. 71 Contributi straordinari ex post

1.

Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo nelle azioni di risoluzione, sono raccolti presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. L'importo totale di detti contributi straordinari è calcolato e ripartito fra gli enti a norma degli articoli 69 e 70.

L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell'importo annuale dei contributi determinato in conformità dell'articolo 70.

2. Il Comitato, di propria iniziativa dopo aver consultato l'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, differisce integralmente o parzialmente, in conformità degli atti delegati di cui al paragrafo 3, il pagamento dei contributi straordinari ex post di un ente ai sensi del paragrafo 1, se ciò è necessario a proteggere la sua posizione finanziaria. Tale differimento non può essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato su richiesta dell'ente. I contributi differiti ai sensi del presente paragrafo sono versati successivamente nel momento in cui il pagamento degli stessi non mette più a rischio la posizione finanziaria dell'ente.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento di contributi ex post da parte di un'entità di cui all'articolo 2 può essere parzialmente o integralmente differito ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.

Art. 72 Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione

1. Il Comitato decide di chiedere prestiti volontari per il Fondo ai meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:

  1. a) gli importi raccolti in base all'articolo 70 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione;

  2. b) i contributi straordinari ex post previsti dall'articolo 71 non sono accessibili immediatamente; e

  3. c) i mezzi di finanziamento alternativi previsti dall'articolo 73 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.

2. Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 106, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.

3. Il Comitato può decidere di concedere prestiti ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti, se la richiesta è effettuata a norma dell'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 106, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.

Art. 73 Mezzi di finanziamento alternativi

1. Il Comitato può contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso gli enti, gli enti finanziari o altri terzi che offrono condizioni finanziarie migliori al momento più opportuno in modo da rendere ottimale il costo del finanziamento e mantenere la sua reputazione, quando le somme raccolte a norma degli articoli 70 e 71 non sono immediatamente accessibili o non sono sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione.

2. I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma degli articoli 69, 70 e 71 entro il periodo di durata del prestito.

3. Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico della parte II del bilancio del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.

Art. 74 Accesso a strumenti di finanziamento

Il Comitato stipula per il Fondo meccanismi di finanziamento, compresi, ove possibile, meccanismi pubblici, in relazione alla disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi che possano essere impiegati conformemente all'articolo 76, qualora le somme raccolte o disponibili a norma degli articoli 70 e 71 non siano sufficienti ad adempiere agli obblighi del Fondo.

Sezione 2. Amministrazione del Fondo

Art. 75 Investimenti

1. Il Comitato amministra il Fondo a norma del presente regolamento e degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 4.

2. Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri proventi degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo.

3. Il Comitato possiede una strategia di investimento prudente e sicura, quale stabilita negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e investe gli importi detenuti nel Fondo in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto degli atti delegati di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché delle altre pertinenti disposizioni del suddetto regolamento. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura stabilita all'articolo 93 riguardo alle regole dettagliate per l'amministrazione del Fondo e ai principi e criteri generali che governano la sua strategia di investimento.

Sezione 3. Ricorso al Fondo

Art. 76 Missione del Fondo

1. Nell'ambito del programma di risoluzione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione ad entità di cui all'articolo 2, il Comitato può utilizzare il Fondo solo nella misura necessaria ad assicurare l'efficace applicazione degli strumenti di risoluzione per conseguire i seguenti scopi:

  1. a) garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività;

  2. b) erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;

  3. c) acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;

  4. d) versare contributi a un ente-ponte e a una società veicolo per la gestione delle attività;

  5. e) pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 16;

  6. f) fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al posto della svalutazione o conversione delle passività di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e si decida di escludere determinati creditori dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5;

  7. g) avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a f).

2. Il Fondo può essere utilizzato per avviare le azioni di cui al paragrafo 1 anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa.

3. Il Fondo non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un'entità di cui all'articolo 2 o per ricapitalizzare tale entità. Qualora il ricorso al Fondo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un'entità di cui all'articolo 2 al Fondo, si applicano i principi che disciplinano il ricorso al Fondo enunciati all'articolo 27.

4. Il Comitato non può detenere i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a cinque anni.

Art. 77 Ricorso al Fondo

Il ricorso al Fondo è subordinato all'Accordo in base al quale gli Stati membri partecipanti concordano nel trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale a norma del presente regolamento e della direttiva 2014/59/UE ed è conforme ai principi stabiliti nel suddetto accordo.

Di conseguenza, finché il Fondo non raggiunga il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, ma non oltre otto anni dalla data di applicazione del presente articolo, il Comitato fa ricorso al Fondo conformemente ai principi basati su una divisione del Fondo in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante, come pure su una progressiva unificazione dei diversi fondi raccolti a livello nazionale assegnati ai comparti nazionali del Fondo, secondo quanto stabilito nell'accordo.

Art. 78 Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti

Nel caso di una risoluzione di gruppo che interessa enti con sede in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti con sede in uno o più Stati membri non partecipanti dall'altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2014/59/UE.

Art. 79 Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione

1.

Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato sia responsabile per gli importi di cui all'articolo 109, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59/UE.

Il pertinente sistema di garanzia dei depositi si surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti garantiti nella procedura di liquidazione per un importo pari al loro pagamento.

2. La determinazione dell'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è conforme alle condizioni di cui all'articolo 20.

3. Prima di decidere, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde, il Comitato consulta l'autorità designata interessata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE, tenendo pienamente conto dell'urgenza della questione in esame.

4. Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un'altra entità tramite lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l'ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l'importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all'articolo 6 di tale direttiva.

5.

Fermi restando i paragrafi da 1a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in maniera conforme e siano successivamente ridotti a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l'ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

La passività di un sistema di garanzia dei depositi non supera l'ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.

In ogni circostanza, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente regolamento non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.