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Sez. L, Ordinanza n. 21714 del 28/07/2025 (Rv. 676070-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA | Infortunio sul lavoro - Riconoscimento dell'equo indennizzo da parte del datore di lavoro - Domanda di risarcimento del danno - Accertamento del nesso causale - Identità - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, l'accertamento del nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello necessario per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all'identico evento dannoso, con la conseguenza che, una volta dimostrato il suddetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento lesivo.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)