diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 271 del 1985

Decisione
decisa il 1985-11-05, depositata il 1985-11-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:271
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11147

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Decisioni di accoglimento
  • Effetti nel tempo
  • Preteso contrasto fra legge ordinaria e costituzione
  • Questione già dichiarata infondata
  • Manifesta infondatezza.
  • l 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma terzo.
  • cst artt. 3 e 136.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost.,dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto limiterebbe l'efficacia retroattiva delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della inapplicabilità ad atti istruttori (come quelli nella specie) compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime; infatti, analoga questione è già stata dichiarata non fondata. - S. n. 127/1966 e 49/1970.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), promossi con ordinanze emesse il 27 settembre, il 28 febbraio e il 7 novembre 1984 dal Tribunale di Bologna (n. 6 ord.), iscritte al n. 1247 del registro ordinanze 1984, e ai nn. 57, 58, 59, 60 e 62 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 80 bis e 97 bis, dell'anno 1985. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con le sei ordinanze in epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto limiterebbe l'efficacia cosidetta retroattiva delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della inapplicabilità di atti istruttori (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime; che, nel giudizio relativo all'ordinanza del 27 settembre 1984, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della impugnativa.
punto 2
Considerato che - con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla successiva pronunzia n. 49/1970 - questa Corte ha già escluso la fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "è palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1"; che il riferimento, ora esteso, all'ulteriore parametro costituzionale dell'art. 3 non aggiunge motivi sostanzialmente nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e che non v'è pertanto ragione di discostarsi dalle precedenti conclusioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze