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Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo in vigore al

Capo IV. PERSONALE PERMANENTE Trattamento economico

Art. 78

1. Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, e' concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 80

1. Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto e' concesso, fino alla cessazione dai servizio, un assegno nella seguente misura annua:

  1. 1) lire 25.000 per medaglia d'oro;

  2. 2) lire 10.000 per medaglia d'argento;

  3. 3) lire 5.000 per medaglia di bronzo.

2. L'assegno per la medaglia al merito di servizio e' stabilito nella misura di lire 10.000 annue.

3. Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.

Art. 84

1. Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non reversibile:

  1. 1) maresciallo di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 maresciallo di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000 brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 vice brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 vigile scelto e vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000

L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di eta'.

Titolo IV. Disposizioni transitorie

Art. 85

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unita' antincendi per le Forze armata sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata, dello Stato.

2. Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le, incombenze e gli oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.