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Sez. L - , Ordinanza n. 33032 del 20/12/2018 (Rv. 652041 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Illecito amministrativo ex art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Accertamento - Competenza esclusiva della Guardia di finanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652041-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)

L'illecito amministrativo consistente nel conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha carattere tributario in quanto la relativa sanzione, anche se irrogata da un ufficio finanziario, inerisce strettamente allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego; ne consegue che il secondo periodo del predetto comma - ove è previsto che "all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689" - deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna attribuzione esclusiva di competenza in ordine all'accertamento degli illeciti ivi sanzionati in favore del Corpo della Guardia di Finanza, ma ha soltanto stabilito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze vi provvede avvalendosi del Corpo in questione, proprio perchè quest'ultimo dipende direttamente dal predetto Ministero, sicché un suo diretto coinvolgimento presumibilmente può consentire di abbreviare i tempi dell'accertamento stesso. Peraltro, resta salva la competenza generale - per l'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro - degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dell'art. 13, comma 4, della l. n. 689 del 1981, cui il citato comma 9 rinvia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)