Sez. 3, Sentenza n. 1626 del 06/06/1973 (Rv. 364487 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO AGRARIO E CONTESTAZIONI SULLA SUA PROROGA DINANZI AL PRETORE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE ANCHE PER L'EVENTUALE ORDINANZA DI RILASCIO - OBBLIGATORIETA - ORDINANZA DI RILASCIO EMESSA DAL PRETORE - NATURA DI SENTENZA IMPLICITA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO AGRARIO E CONTESTAZIONI SULLA SUA PROROGA DINANZI AL PRETORE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE ANCHE PER L'EVENTUALE ORDINANZA DI RILASCIO - OBBLIGATORIETA - ORDINANZA DI RILASCIO EMESSA DAL PRETORE - NATURA DI SENTENZA IMPLICITA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Ogni qualvolta in Sede ordinaria venga eccepita l'esistenza di un contratto agrario e venga in discussione la proroga del contratto stesso, la Competenza funzionale attribuita ratione materiae al giudice specializzato sottrae la controversia al giudice non specializzato, il quale, di conseguenza, non ha potestas decidendi neppure limitatamente all'ordinanza provvisoria di rilascio di cui all'art 665 cod proc civ, ma deve limitarsi a rimettere la causa al giudice specializzato. Pertanto, qualora il pretore emetta l'ordinanza di rilascio del bene locato con riserva delle eccezioni del convenuto e pronunci contestuale sentenza di incompetenza a conoscere delle eccezioni stesse, rimettendo le parti dinanzi alla Sezione specializzata agraria, il provvedimento di rilascio contiene implicitamente una pronuncia affermativa di Competenza che conferisce ad esso natura sostanziale di sentenza, ed e quindi, suscettibile di impugnazione con regolamento di Competenza. (Conf 904/70, mass n 346303).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)