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Sez. 3, Sentenza n. 8318 del 11/01/1988 Ud. (dep. 21/07/1988) Rv. 178905 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - AMBIENTE - TUTELA - DANNO - PROVA - ESTREMI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178905-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - AMBIENTE - TUTELA - DANNO - PROVA - ESTREMI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CASO DI SPECIE.*

Nella materia ambientale una prova completa e minuziosa del danno è obiettivamente impossibile, perché alcuni effetti pregiudizievoli, pur costituendo un pregiudizio certo, si evidenziano con il tempo e sono di difficilissima dimostrazione (es. Il pregiudizio all'immagine turistica del comune interessato). Chi inquina non può avvantaggiarsi delle difficoltà di quantificazione del danno ambientale; di conseguenza eventuali incertezze probatorie - se obiettivamente giustificabili - potranno essere considerate dal giudice nel suo prudente apprezzamento. (nel caso di specie si trattava dell'inquinamento delle falde idriche del comune di godega sant'urbano, Treviso, per effetto di scarichi di una industria di vernici, collanti e diluenti).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)