Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 183 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7329
- Vilipendio delle istituzioni costituzionali
- Cod. pen., art. 290, nella parte in cui prevede come reato il vilipendio della repubblica
- Non sono violati gli artt. 21 e 25 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Può emettersi declaratoria di manifesta infondatezza anche quando sia stata già dichiarata non fondata una questione che, se pur non identica, sia tuttavia strettamente analoga a quella sollevata. Va pertanto dichiarata manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 c. p., nella parte in cui prevede il reato di vilipendio della Repubblica, posto che i motivi posti a base della sentenza n. 20 del 1974 (che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 290 c. p., nella parte in cui prevede come reato il vilipendio del Governo, nell'Ordine giudiziario e delle forze armate dello Stato) valgono a far ritenere infondati anche i dubbi prospettati in ordine alla previsione, come reato, del vilipendio della Repubblica. - S. n. 20/1974.
Norme impugnate
- art. 290 c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, promosso con ordinanza emessa 18 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Binta Alfredo ed altro, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di Venezia ha sollevato - in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'articolo 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio della Repubblica;
che nel giudizio - in assenza di altre parti - è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che della questione è stata disposta la trattazione in camera di consiglio.
punto 2
Considerato che con la sentenza n. 20 del 1974 questa Corte ha già dichiarato non fondata - in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate dello Stato;
che i motivi posti a base di detta sentenza valgono a far ritenere infondati anche i dubbi prospettati - con riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione - in ordine alla previsione come reato del vilipendio della Repubblica contenuta nel sopra menzionato art. 290 c.p., tanto più che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre questa Corte a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede come reato il vilipendio della Repubblica, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione, dalla Corte di assise di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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