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Sez. 3, Sentenza n. 661 del 09/03/1971 (Rv. 350388 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI NULLITA - RILEVABILITA EX OFFICIO DELLA NULLITA DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350388-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI NULLITA - RILEVABILITA EX OFFICIO DELLA NULLITA DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI.*

L'art 1421 cod civ, secondo il quale la nullita puo essere fatta valere da chiunque puo avervi interesse e puo essere rilevata d'ufficio dal giudice, ha riferimento al caso che si chieda l'applicazione di un contratto e che i presupposti della nullita risultino dagli Atti. Ma se il presupposto della nullita non risulti provato e nemmeno dedotto, il giudice non puo sostituirsi alle parti e pronunciare la nullita non dedotta su presupposti di fatto non accertati, ma che egli ravvisi sussistere. (Conf 2129'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)