Sez. 3, Sentenza n. 661 del 09/03/1971 (Rv. 350388 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI NULLITA - RILEVABILITA EX OFFICIO DELLA NULLITA DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI NULLITA - RILEVABILITA EX OFFICIO DELLA NULLITA DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI.*
L'art 1421 cod civ, secondo il quale la nullita puo essere fatta valere da chiunque puo avervi interesse e puo essere rilevata d'ufficio dal giudice, ha riferimento al caso che si chieda l'applicazione di un contratto e che i presupposti della nullita risultino dagli Atti. Ma se il presupposto della nullita non risulti provato e nemmeno dedotto, il giudice non puo sostituirsi alle parti e pronunciare la nullita non dedotta su presupposti di fatto non accertati, ma che egli ravvisi sussistere. (Conf 2129'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)