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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento all'ordinamento interno

Testo in vigore al

Art. 8 Effetti della partecipazione a un procedimento davanti a un tribunale

1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato se:

  1. a) ha attivato esso medesimo il procedimento; o

  2. b) e' intervenuto nel procedimento o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito. Tuttavia, se dimostra al tribunale di aver potuto avere conoscenza di fatti su cui una domanda d' immunita' puo' essere fondata soltanto dopo aver partecipato al procedimento, lo Stato puo' invocare l'immunita' sulla base di tali fatti, a condizione che lo faccia senza indugio.

2. Non e' considerato consenso all'esercizio della giurisdizione di un tribunale di un altro Stato il fatto che uno Stato intervenga in un procedimento o vi partecipi con il solo scopo di:

  1. a) invocare l'immunita'; o

  2. b) far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento.

3. La comparizione di un rappresentante di uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato in qualita' di teste non e' considerata consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

4. La non comparizione di uno Stato in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' essere interpretata come consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

Art. 9 Domande riconvenzionali

1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale.

2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata.

3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.

Parte terza. Procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunita'

Art. 10 Transazioni commerciali

1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtu' di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

  1. a) nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o

  2. b) se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente.

3. Se un'impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalita' giuridica e avente la capacita' di:

  1. a) stare in giudizio; e

  2. b) acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l'ha autorizzato a esercitare o gestire, e' implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso e' impegnato, l'immunita' giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non e' pregiudicata.

Art. 11 Contratti di lavoro

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:

  1. a) l'impiegato e' stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche;

  2. b) l'impiegato e':

    1. i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;

    2. ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;

    3. iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure e' assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale; o
      iv) una persona diversa che beneficia dell'immunita' diplomatica;

  3. c) l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;

  4. d) l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo le indicazioni del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;

  5. e) l'impiegato e' cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione e' avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; o

  6. f) l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione.

Art. 12

1. Art. 12 Lesione dell'integrita' fisica di una persona o danni ai beni

2. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell'integrita' fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene tangibile, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si e' prodotto l'atto o l'omissione.

Art. 13

1. Art. 13 Proprieta', possesso e utilizzo di beni

2. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la determinazione:

  1. a) di un diritto o interesse dello Stato su un bene immobiliare situato sul territorio dello Stato del foro, del possesso del bene immobiliare da parte dello Stato o dell'utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato in ragione del suo interesse giuridico nei confronti di tale bene immobiliare, del suo possesso o del suo utilizzo;

  2. b) di un diritto o interesse dello Stato su un bene mobiliare o immobiliare sorto da una successione o donazione oppure vacante; o

  3. c) di un diritto o interesse dello Stato nell'amministrazione di beni quali beni di un trust, beni di un fallimento o beni di una societa' in caso di scioglimento.

Art. 14

1. Art. 14 Proprieta' intellettuale e industriale

2. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

  1. a) la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d'autore o ogni altra forma di proprieta' intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o

  2. b) una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.

Art. 15

Art. 15 Partecipazione a societa' o altri gruppi

1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la sua partecipazione a una societa' o a un gruppo con o senza personalita' giuridica e i rapporti tra lo Stato e la societa' o il gruppo o le altre parti, se la societa' o il gruppo:

  1. a) comprende parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali; e

  2. b) e' registrato o costituito conformemente alla legislazione dello Stato del foro o ha la sede sociale o il principale luogo d'attivita' in tale Stato.

2. Uno Stato puo' tuttavia invocare l'immunita' giurisdizionale in un simile procedimento se gli Stati interessati l'hanno convenuto o se le parti alla controversia l'hanno stabilito mediante accordo scritto o se lo strumento che istituisce o regge la societa' o il gruppo in questione contiene disposizioni a questo riguardo.

Art. 16

Art. 16 Navi di cui uno Stato e' proprietario o esercente

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato proprietario o esercente di una nave non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente l'esercizio di tale nave se, nel momento in cui si e' verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ne' alle navi da guerra e alle navi ausiliarie ne' alle altre navi di cui uno Stato e' proprietario o esercente e che attualmente sono utilizzate esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.

3. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente il trasporto di carico a bordo di una nave di cui uno Stato e' proprietario o esercente se, nel momento in cui si e' verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.

4. Il paragrafo 3 non si applica ne' a un carico trasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 ne' a un carico di cui uno Stato e' proprietario e che e' utilizzato o destinato a essere utilizzato esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.

5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione di responsabilita' di cui possono valersi le navi e i carichi privati e i loro proprietari.

6. Se in un procedimento si pone la questione del carattere governativo e non commerciale di una nave di cui uno Stato e' proprietario o esercente o di un carico di cui uno Stato e' proprietario, la presentazione davanti al tribunale di un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un'altra autorita' competente di tale Stato avra' valore di prova del carattere della nave o del carico in questione.

Art. 17

1. Art. 17 Effetti di un patto d'arbitrato

2. Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

  1. a) la validita', l'interpretazione o l'applicazione del patto d'arbitrato;

  2. b) la procedura d'arbitrato; o

  3. c) la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d'arbitrato non disponga diversamente.

Parte quarta. Immunita' degli Stati nei confronti delle misure coercitive in relazione a un procedimento davanti a un tribunale

Art. 18

1. Art. 18 Immunita' degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza

2. Anteriormente alla sentenza non si puo' procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

  1. a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:

    1. i) un accordo internazionale;

    2. ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o

    3. iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o

  2. b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.

Art. 19

1. Art. 19 Immunita' degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza

2. Nessuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, puo' essere presa contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

  1. a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:

    1. i) un accordo internazionale;

    2. ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o

    3. iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere della controversia tra le parti; o

  2. b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione; o

  3. c) lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale e' stato promosso il procedimento.

Art. 20

1. Art. 20 Effetti del consenso all'esercizio della giurisdizione sull'adozione di misure coercitive

2. Nei casi in cui il consenso all'adozione di misure coercitive e' richiesto in virtu' degli articoli 18 e 19, il consenso all'esercizio della giurisdizione ai sensi dell'articolo 7 non implica che vi sia consenso all'adozione di misure coercitive.

Art. 21 Categorie specifiche di beni

1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19 lettera c):

  1. a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;

  2. b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;

  3. c) i beni della banca centrale o di un'altra autorita' monetaria dello Stato;

  4. d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;

  5. e) i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).

Parte quinta. Disposizioni varie

Art. 22 Notifica o comunicazione degli atti di citazione

1. La notifica o la comunicazione di una citazione o di un altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato e' effettuata:

  1. a) conformemente a una convenzione internazionale applicabile che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato; o

  2. b) conformemente a un accordo particolare in materia di notifica o comunicazione concluso tra l'attore e lo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone; o

  3. c) in assenza di una simile convenzione o di un simile accordo particolare:

    1. i) mediante trasmissione per via diplomatica al Ministero degli affari esteri dello Stato interessato; o

    2. ii) mediante qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone.

2. La notifica o la comunicazione secondo il paragrafo 1 lettera c) numero i) e' considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri.

3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato.

4. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui non puo' in seguito opporre l'eccezione che la notifica o la comunicazione della citazione non sia stata conforme alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Art. 23 Sentenza in contumacia

1. Una sentenza in contumacia non puo' essere pronunciata contro uno Stato, eccetto che il tribunale assicuri che:

  1. a) le condizioni previste nell'articolo 22 paragrafi 1 e 3 sono state rispettate;

  2. b) e' passato un periodo di almeno quattro mesi dalla data in cui la notifica o la comunicazione della citazione o di un altro documento che ha istituito il procedimento e' stata effettuata o e' ritenuta essere stata effettuata conformemente all'articolo 22 paragrafi 1 e 2; e

  3. c) la presente Convenzione non gli vieta di esercitare la sua giurisdizione.

2. Una copia di ogni sentenza in contumacia pronunciata contro uno Stato, accompagnata,
se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, e' trasmessa a quest'ultimo con uno dei mezzi specificati nell'articolo 22 paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni di tale paragrafo.

3. Il termine per presentare ricorso contro una sentenza in contumacia non deve essere inferiore a quattro mesi e decorre dalla data in cui la copia della sentenza e' stata ricevuta o e' ritenuta essere stata ricevuta dallo Stato interessato.

Art. 24

Art. 24 Privilegi e immunita' nel corso di un procedimento davanti a un tribunale

1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un'informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non sara' inflitta alcuna multa o altra pena a causa di una simile omissione o di un simile rifiuto.

2. Uno Stato non e' tenuto a fornire una fideiussione ne' a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e costi di un procedimento del quale esso e' parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.

Parte sesta. Disposizioni finali

Art. 25 Allegato

1. L'allegato della presente Convenzione costituisce parte integrante della stessa.

Art. 26 Altri accordi internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Parte in virtu' di accordi internazionali vigenti dei quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 27 Soluzione delle controversie

1. Gli Stati Parte si impegnano a risolvere le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione mediante negoziato.

2. Se non puo' essere risolta mediante negoziato entro un termine di sei mesi, una controversia tra due o piu' Stati Parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e' sottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, ad arbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla data della domanda d'arbitrato gli Stati Parte non riescono a intendersi sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno di essi puo' portare la controversia davanti alla Corte internazionale di Giustizia, presentandole una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione ogni Stato puo' dichiarare di non considerarsi vincolato al paragrafo 2.
Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione.

4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 28 Firma

1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 17 gennaio 2007 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.