Sez. 1, Sentenza n. 2335 del 28/06/1969 (Rv. 341756 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ESTENSIONE A TUTTI I PRESUPPOSTI NECESSARI DELLA PRONUNCIA ESPRESSI O NON ESPRESSI NEL CAPO DI IMPUTAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DAL RIFIUTO DEL PAGAMENTO DI UN ASSEGNO BANCARIO DI CONTO CORRENTE PER MANCANZA DI FONDI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ESTENSIONE A TUTTI I PRESUPPOSTI NECESSARI DELLA PRONUNCIA ESPRESSI O NON ESPRESSI NEL CAPO DI IMPUTAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DAL RIFIUTO DEL PAGAMENTO DI UN ASSEGNO BANCARIO DI CONTO CORRENTE PER MANCANZA DI FONDI.*
L'autorita del giudicato penale si estende a tutti i presupposti necessari della pronuncia penale espressi o non espressi nel capo d'imputazione, per cui il giudice civile e obbligato ad assumere positivamente o negativamente quella pronuncia e tutti i fatti che di essa costituiscono il presupposto. (nella specie, l'emittente di un assegno di C'C bancario aveva chiesto il risarcimento dei danni alla banca che aveva rifiutato il pagamento per Mancanza di fondi, assumendo che, invece, alla data della emissione dell'assegno esisteva la provvista. La SC ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato che il giudice penale aveva incontestabilmente esclusa l'esistenza della copertura, con sentenza divenuta irrevocabile ed ha ritenuto che, nel caso, ricorrevano tutte le condizioni per l'applicazione dell'art.28 cod.proc.pen., enunciando il principio che precede). (V. 86-69, massima n.337933 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)