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Sez. L, Sentenza n. 8064 del 01/04/2026 (Rv. 678762-01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Illegittimità della graduatoria per mancato rispetto della quota di riserva - Conseguenze - Nullità del contratto di lavoro - Fondamento - Fattispecie. IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678762-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il posto che doveva essere assegnato ad un riservatario, dovendosi ritenere che l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere un'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione, configuri non già il vizio dell'annullabilità, ma quello, rilevabile d'ufficio, della nullità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assunzione dell'ex allievo di una scuola militare, escludendo l'idoneità di tale titolo per l'accesso alla quota di riserva destinata a chi è stato "congedato senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare).

Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)