Sez. 5, Ordinanza n. 424 del 19/03/1982 Cc. (dep. 29/04/1982) Rv. 153490 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - RINUNCIA IMPLICITA AL MANDATO - ESCLUSIONE - ASSENZA PRECARIA DEL DIFENSORE DI UFFICIO - CONSEGUENZE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - RINUNCIA IMPLICITA AL MANDATO - ESCLUSIONE - ASSENZA PRECARIA DEL DIFENSORE DI UFFICIO - CONSEGUENZE.*
La figura del difensore di fiducia prevale su quella del difensore di ufficio attinendo alla libera scelta dell'imputato. Ne deriva che il difensore di fiducia conserva tale qualifica finché non intervenga rinunzia o revoca del mandato. Consegue ulteriormente che l'assenza del difensore di fiducia non costituisce di per sè implicita rinunzia al mandato e, se il giudice, in caso di precaria assenza di detto difensore, abbia nominato un difensore di ufficio, la comparsa del primo priva automaticamente il secondo di ogni potere. (V mass n 115682).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 5 CORTE COST., Legge 28/05/1931 num. 602 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)