Sez. 1, Sentenza n. 10360 del 25/10/1990 (Rv. 469534 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE - CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE O SPECIALE - INTERESSI - PRIVILEGIO TUTELANTE IL CREDITO PER CAPITALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE - CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE O SPECIALE - INTERESSI - PRIVILEGIO TUTELANTE IL CREDITO PER CAPITALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Gli interessi, prodotti dai crediti assistiti da privilegio (speciale o generale), per il tempo successivo all'instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, fallimento) non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55, primo comma, legge fallimentare, nel riconoscere tali interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l'art. 2749 in tema di crediti privilegiati. (Conf 6112/84, mass n 437753; (Conf 4583/84, mass n 436501; (Conf 1670/82, mass n 419501).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)