Sez. 3, Sentenza n. 15382 del 06/07/2006 (Rv. 593565 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Concorso di colpa del creditore - Natura di eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Caratteri di mera difesa - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227, primo comma, cod. proc. civ.) configura non un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata, anche, d'ufficio, dal giudice, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile - sul piano causale - la colpa concorrente dello stesso creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)