Sez. 6, Sentenza n. 2636 del 21/10/1982 Cc. (dep. 27/11/1982) Rv. 156430 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA - PRESUPPOSTO CHE IL TITOLO DELLA CUSTODIA NON È OSTATIVO - VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA - PRESUPPOSTO CHE IL TITOLO DELLA CUSTODIA NON È OSTATIVO - VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza che concede la libertà provvisoria sul presupposto che il titolo della custodia preventiva non è ostativo è carente di motivazione, poiché la predetta condizione è solo il presupposto legale per la astratta concedibilità del beneficio, e non riguarda l'uso del potere discrezionale del giudice ai fini di ripristinare la situazione di libertà personale. (V mass n 147279, sulla Competenza della Cassazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)