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Sez. 4, Sentenza n. 14555 del 25/01/2001 Cc. (dep. 09/04/2001) Rv. 219448 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Invio degli atti al Tribunale del riesame - Interrogatorio reso in sede di udienza di convalida - Trasmissione - Necessità - Presupposti.
Stato
decisa il 2001-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219448-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il verbale dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida, al quale nel provvedimento di applicazione di una misura cautelare è stato fatto riferimento come ad elemento indiziario contro l'indagato, deve essere trasmesso al Tribunale del riesame unitamente agli atti di cui all'art. 309, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen. (La Corte ha altresì affermato che mentre è possibile escludere che abbiano un contenuto favorevole all'indagato le mere proteste di innocenza non accompagnate da elementi fattuali, ovvero il rifiuto di rispondere, non altrettanto può dirsi, con assolutezza, nel caso in cui l'indagato abbia fornito a sua difesa una versione dei fatti diversa da quella, accusatoria, resa da un coindagato e che in tal caso, essendovi incertezza circa la valenza degli elementi difensivi addotti, la valutazione non può essere rimessa esclusivamente al P.M. ma l'atto va trasmesso al Tribunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)