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Sez. 2, Sentenza n. 42 del 10/01/1969 (Rv. 337860 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - VIOLENZA - IN GENERE - NOZIONE - APPREZZAMENTO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337860-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - VIOLENZA - IN GENERE - NOZIONE - APPREZZAMENTO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di spoglio, deve considerarsi violenta qualsiasi Azione che produca la privazione del possesso contro la volonta espressa o anche presunta del possessore, ancorche non vi concorrano veri e propri Atti di violenza materiale. L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza degli estremi oggettivo e soggettivo dello spoglio, involgendo una valutazione delle risultanze processuali, e incensurabile in Sede di legittimita, ove sia sorretto da una motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. (V 2728-67, massima n 330227).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)