diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 242 del 2015

Decisione
decisa il 2015-10-21, depositata il 2015-11-26
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:242
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 38626

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento del danno da lesioni di lieve entità derivante da incidente stradale
  • Prevista esclusione del risarcimento per danno biologico permanente per le lesioni non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo
  • Prevista necessità di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione
  • Asserita vanificazione "di fatto" della risarcibilità dei piccoli danni rilevabili solo attraverso giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità di conferma strumentale
  • Sopravvenienza della sentenza n. 235 del 2014, che ha ritenuto rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, la normativa impugnata
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) - e 32, comma 3-quater, dello stesso d.l. n.1 del 2012, impugnati in quanto stabiliscono l'esclusione del risarcimento per danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità derivanti da incidenti stradali non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, e che il risarcimento stesso possa aver luogo solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. Successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 235 del 2014 che ha escluso che la "necessità" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che può quindi, essere anche solo «visivamente» accertato) ed ha ritenuto non censurabile la prescrizione della ulteriore e necessaria diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno "permanente" alle microlesioni di che trattasi. Inoltre, in relazione a tale seconda tipologia di danno, è stato ritenuto ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra i contrapposti valori coinvolti nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, nel quale le assicurazioni, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosso dal Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra R.C e G.G. ed altri, con ordinanza del 27 maggio 2014, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarcimento di danno da lesioni di lieve entità derivante da incidente stradale, l'adito Giudice di pace di Reggio Emilia, premessane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui le così introdotte due nuove disposizioni, rispettivamente, stabiliscono (la prima) che «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente» e (la seconda) che «Il danno alla persona per lesioni di lieve entità [...] è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione»; che il vulnus agli evocati parametri costituzionali è specificamente riferito dal rimettente ai soli «piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità [...] di una conferma strumentale» ed è motivato in ragione della vanificazione «di fatto» della correlativa risarcibilità, che discenderebbe dalla normativa impugnata; che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
punto 2
Considerato che, con la recente sentenza n. 235 del 2014, questa Corte ha già, per un verso, escluso che la "necessità" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, può quindi, essere anche solo «visivamente», appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria) ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno "permanente" alle microlesioni di che trattasi; che, in relazione a tale seconda tipologia di danno, la limitazione imposta al correlativo accertamento (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) è stata, infatti, già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, «in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi»; che - alla stregua di tali considerazioni, delle quali non poteva tener conto l'ordinanza di rimessione adottata nel giudizio a quo, emessa prima della richiamata sentenza n. 235 del 2014 - la questione in esame è, pertanto, manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze