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Sez. 1, Sentenza n. 5540 del 19/03/2004 (Rv. 571315 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Forma scritta "ad substantiam" - Enti pubblici diversi dallo Stato - Appalto redatto in forma scritta - Richiamo al capitolato generale di appalto per le opere pubbliche - Sufficienza - Riproduzione in atto autonomo della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571315-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA

In tema di arbitrato rituale, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 807 cod.proc. civ. è soddisfatto quando la volontà negoziale di compromettere la causa è contenuta in un atto scritto, ciò che è ravvisabile, per un contratto di appalto redatto per iscritto, ogni qual volta sia in esso contenuto un richiamo a norma regolamentare che preveda l'espletamento dell'arbitrato, risultando - ad esempio - una inutile duplicazione la riproduzione in atto autonomo della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)