diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1311 del 03/02/1993 (Rv. 480643 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Somme dovute per equo indennizzo - Interessi compensativi - Relative controversie o controversie relative alla esigibilità del credito - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 1993-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480643-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

Le controversie in materia di equo indennizzo, anche quando hanno ad oggetto la sola erogazione degli interessi compensativi sulle somme per il detto titolo liquidate dall'Amministrazione o la sola esigibilità del relativo credito, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché investono la quantificazione e l'effettiva erogazione di una prestazione che si ricollega direttamente allo "status" di pubblico dipendente e la cui attribuzione con apposito provvedimento, in presenza di questi ulteriori aspetti controversi, non è idonea ad integrare gli estremi di quel pieno e formale riconoscimento del diritto del dipendente medesimo, con conseguente devoluzione della causa al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)