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Sez. 3, Sentenza n. 2442 del 06/09/1963 (Rv. 263762 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - ANTICIPO AD OPERA DI UNA DELLE PARTI - RIMBORSO - CONDIZIONI - POSSIBILITA DI COMPENSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263762-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - ANTICIPO AD OPERA DI UNA DELLE PARTI - RIMBORSO - CONDIZIONI - POSSIBILITA DI COMPENSAZIONE.*

Le spese di consulenza tecnica rientrano nella comune disciplina degli artt 91, 92 cod proc civ e, pertanto, la parte che le ha anticipate ha diritto al rimborso di esse solo quando e rimasta vittoriosa, salvo che il giudice non le compensi unitamente alle altre o a parte delle altre. Se quindi si tratti di consulenza tecnica disposta in secondo grado, la compensazione di tutte le spese di secondo grado dichiarata dal giudice di appello e comprensiva anche delle spese di consulenza, da chiunque anticipate, salvo espressa e diversa statuizione. (V 607/63, 425/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)