diritto.io

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Testo in vigore al

Art. 80 Nuove procedure

1. Il concessionario e' tenuto nei termini, di cui all'articolo 75, ad esperire le procedure esecutive sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo 79, e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio finanziario o dall'ente, che ha emesso il ruolo anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso o di discarico.

2. Il rimborso o il discarico rimane sospeso finche' non sono esaurite le nuove procedure, salvo il disposto dell'articolo 86.19

Art. 81 Irreperibilita' del debitore

1. Se il debitore risulta ancora irreperibile all'atto della
notificazione dell'avviso di mora relativo alla seconda
rata consecutiva o all'ultima rata del ruolo non pagata, ovvero nei casi previsti dall'articolo 75, comma 1, lettera a), relativo all'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito al visto anche se il credito non supera complessivamente lire 500 mila.

2. Quando l'avviso di mora e' notificato dal messo notificatore, deve esserne fatta annotazione nello speciale registro cronologico a lui intestato ed affidato per il quale valgono le disposizioni previste dal registro cronologico dell'ufficiale di riscossione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 79.19

Art. 82 Perdita del diritto al rimborso

1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso:

  1. a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti;

  2. b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarita' salvo che egli non dimostri che l'irregolarita' non ha influito sull'esito della stessa procedura;

  3. c) quando la mancata riscossione e' dovuta a fatto imputabile al
    custode dei beni pignorati: in tal caso il diritto al rimborso
    spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati:

  4. d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 250, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 349.

2. Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da fatto
imputabile al concessionario delegato, il delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il
concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, per fatto imputabile al concessionario o al delegato provvisorio succedutogli.19

Art. 83 Ammissione e diniego del rimborso

1. L'Ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha emesso il ruolo e al quale e' stata presentata la domanda dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per ciascuna rata iscritta nel ruolo, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultano gia' rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio finanziario contenente la dichiarazione che le quote ammesse al rimborso non sono state gia' rimborsate, e' trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio.

2. L'ufficio finanziario e l'ente impositore, per le quote di cui non ritiene documentata la inesigibilita', annota le proprie osservazioni sulla domandata che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare al concessionario che puo' presentare deduzioni e documenti.

3. L'intendente di finanza provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 84. In caso di rigetto della domanda di rimborso trasmette il provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario.19

Art. 84 Esecuzione del rimborso

1. L'intendente di finanza provvede ai rimborsi dovuti dallo Stato con ordinativi di pagamento su ordine di accreditamento.

2. Per i rimborsi a carico degli enti l'intendente trasmette al concessionario appositi estratti del provvedimento, che costutiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare, e in mancanza, per il pagamento.19

Art. 85 Ricorsi

1. Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso del Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

2. La decisione del Ministro e' trasmessa all'intendente di finanza che la notifica al concessionario, o se favorevole, provvede ai sensi dell'articolo 84.

3. Contro la decisione di rigetto e' ammesso il ricorso alla Corte dei Conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione.19

Art. 86 Sgravio provvisorio

1. Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domanda e' stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda.

2. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non puo' essere autorizzato che dal servizio centrale.

3. Lo sgravio, entro il termine di trenta gioni dalla richiesta, e' disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza da questo alla ragioneria provinciale di Stato.

4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3, deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore.

5. L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza e' imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti.
L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti e' determinato dall'intendente di finanza con decreto.19

Art. 87 Annotazione nei ruoli e negli schedari

1. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di rimborso e della comunicazione del provvedimento adottato, i relativi estremi devono essere annotati dal concessionario nel ruolo a margine delle partite cui si riferiscono, ovvero nello schedario, dei contribuenti e nei documenti equipollenti.19

Art. 88 Recupero delle quote gia' comprese in domande di rimborso per inesigibilita'

1. Il concessionario, se dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuote somme relative a partite di cui aveva richiesto il rimborso, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro quindici giorni dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo per la rettifica di diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso.

2. Le somme riscosse dal concessionario dopo il rimborso ovvero dopo la concessione dello sgravio provvisorio di cui all'articolo 86, devono essere versate nel termine di cui al comma 1 alla sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente creditore.19

Art. 89 Reiscrizione nei ruoli

1. Le somme rimborsate per inesigibilita' possono essere nuovamente iscritte nei ruoli e affidate in riscossione al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Se dagli atti, documenti o altre notizie in possesso degli uffici finanziari o degli enti impositori emergono nuovi elementi reddituali o patrimoniali, l'iscrizione di cui al comma 1, e' obbligatoria e deve essere effettuata alla prima scadenza utile.19

Art. 90 Discarico di quote inesigibili

1. Le norme del presente titolo ad eccezione degli articoli 84 e 86, si applicano per il discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in riscossioni al concessionario senza obbligo del non riscosso come riscosso.

2. In caso di diniego del discarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento ministeriale.19

Titolo V. Personale addetto al servizio di riscossione

Capo I. Rappresentanza del concessionario

Art. 91 Collettore

1. Il concessionario, deve nominare, sotto la propria responsabilita' uno o piu' collettori che lo rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti al servizio di riscossione, e nelle operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria; nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente.

2. Il collettore inoltre puo' rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore anche se non e' munito di apposita procura.

3. Possono essere nominati collettori gli iscritti nell'albo dei collettori, purche' non sussistano le cause di incompatibilita' indi- cate nel comma 3 dell'articolo 31.19

Art. 92 Nomina e patente del collettore

1. Il collettore e' abilitato all'esercizio delle funzioni con apposita patente rilasciata dal concessionario del servizio e vistata dall'intendente di finanza territorialmente competente.

2. Il concessionario deve dare notizia della nomina del collettore al servizio centrale della riscossione e agli altri uffici finanziari interessati.

3. Una copia della patente e' conservata dall'intendente di finanza
fra gli atti d'ufficio ed altra copia, autenticata
dall'intendente di finanza, e' affissa nella sede principale degli uffici del concessionario destinati al pubblico.19

Art. 93 Cessazione e revoca del collettore

1. Il collettore cessa dalle funzioni quando cessa il concessionario, nonche' la scadenza del termine e per revoca della patente disposta dal concessionario.

2. Dalla revoca deve essere data notizia agli organi indicati nell'articolo 92, comma 2. La revoca del collettore deve inoltre essere resa nota il pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni dove funzionano sportelli del concessionario destinati al pubblico.19

Art. 94 Istituzione e tenuta dell'albo dei collettori

1. Presso il servizio centrale della riscossione e' istituito l'albo nazionale dei collettori, la cui tenuta e' affidata ad una commissione composta:

  1. a) dal dirigente del servizio centrale o da un primo dirigente, da lui delegato, che la presiede:

  2. b) da due rappresentanti del servizio centrale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

  3. c) da due rappresentanti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

  4. d) da due rappresentanti dei concessionari e da due rappresentanti dei lavori dipendenti scelti tra terne rispettivamente designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentate.

2. La commissione, assistita da un segretario scelto tra i funzionari del servizio centrale, dura in carica cinque anni ed ai suoi membri, che possono essere confermati, non compete alcuna indennita'.19

Art. 95 Funzionamento della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 94 si riunisce su convocazione del presidente ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta dell'albo.

2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri della commissione e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

3. Le norme per la formazione e la tenuta dell'albo e per gli esami di idoneita' alle funzioni di collettore sono fissate con decreto del Ministro delle Finanze.19

Art. 96 Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei collettori

1. Possono essere iscritti nell'albo dei collettori, i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti di titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che hanno superato apposito esame di idoneita' e posseggono i necessari requisiti per la partecipazione ai pubblici concorsi purche' non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilita' di cui agli articoli 31, comma 3, e 97.

2. L'iscrizione nell'albo e' soggetta a tassa di concessione governativa.

3. Sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al presente articolo coloro i quali, alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione, risultano gli iscritti nell'albo dei collettori di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

4. Possono, altresi', essere iscritti, su rischiesta, coloro i quali, alla suddetta data, hanno superato l'apposito esame di idoneita' a svolgere le funzioni di esattore purche' posseggano i requisiti di cui al comma 1 e non sussistono le cause di esclusione o di incompatibilita' di cui agli articoli 31, comma 3, e 97.19

Art. 97 Cause di esclusione

1. Non possono essere iscritti nell'albo dei collettori:

  1. a) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati;

  2. b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

  3. c) coloro nei cui confronti, a causa di irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni, si e' proceduto a risoluzioni del rapporto di lavoro ovvero e' stata disposta la revoca della patente;

  4. d) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici;

  5. e) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1945, n. 575, e successive modificazioni, o sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura.19

Art. 98 Cancellazione dell'albo

1. Sono cancellati dall'albo i collettori che non hanno piu' i
requisiti indicati dall'articolo 96 o nei confronti dei quali e' accertata l'esistenza di cause di incompatibilita' di cui all'articolo 31, comma 3, o di esclusione di cui all'articolo 97.19

Art. 99 Ufficiali di riscossione

1. Gli ufficiali di riscossione sono nominati dal concessionario
fra le persone munite della speciale abilitazione prevista dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal procuratore della Repubblica, competente nel circondario in cui e' compreso il comune ove ha sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina.

2. Il concessionario comunica la nomina all'intendente di finanza e
gli altri uffici dell'amministrazione finanziaria interessati. Il concessionario consegna il relativo atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni e tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto.

3. La nomina dell'ufficiale di riscossione puo' essere revocata dal
concessionario in ogni tempo. Il procuratore della Repubblica puo' revocare la autorizzazione con provvedimento motivato.

4. La cessazione dell'ufficiale di riscossione delle funzioni deve essere comunicata agli organi indicati nel comma 2 ed essere resa nota al pubblico mediante affissione di avviso nei comuni dove il concessionario gestisce sportelli destinati al pubblico.19

Art. 100 Funzioni degli ufficiali di riscossione

1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.

2. L'ufficiale di riscossione, nel periodo previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' prestare la propria opera anche per la riscossione dei crediti di precedenti concessionari, compatibilmente con le esigenze del servizio, valutate dal concessionario.

3. La disposizione del comma 2 dell'articolo 91 si applica anche
agli ufficiali di riscossione.19