Sez. 3, Sentenza n. 3266 del 16/11/1971 (Rv. 354720 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - IN GENERE - MANCANZA DI REQUISITI ESSENZIALI - CONVERSIONE IN PROMESSA UNILATERALE DI PAGAMENTO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - IN GENERE - MANCANZA DI REQUISITI ESSENZIALI - CONVERSIONE IN PROMESSA UNILATERALE DI PAGAMENTO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Il titolo cambiario privo di requisiti essenziali della cambiale puo convertirsi in una promessa unilaterale di pagamento, purche ne contenga tutti i requisiti di Forma e di sostanza. Soltanto in tal caso il portatore del titolo e dispensato, ai sensi dell'art 1988 cod civ dall'Onere di provare la causa del credito. (V 3481'69, mass n 343612; 777'68, mass n 332045).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 1, Cod. Civ. art. 1424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)