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Sez. 3, Sentenza n. 3009 del 26/08/1975 (Rv. 377100 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI FRA GIUDICE CIVILE E GIUDICE PENALE - ASSEGNAZIONE DI UNA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DI UNO DI TALI GIUDICI - QUESTIONI DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE (CASSAZIONE DI DISPOSIZIONI CIVILI DI UNA SENTENZA PENALE; RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE CIVILE COMPETENTE).*
Stato
decisa il 1975-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377100-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI FRA GIUDICE CIVILE E GIUDICE PENALE - ASSEGNAZIONE DI UNA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DI UNO DI TALI GIUDICI - QUESTIONI DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE (CASSAZIONE DI DISPOSIZIONI CIVILI DI UNA SENTENZA PENALE; RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE CIVILE COMPETENTE).*

Appartenendo il giudice civile ed il giudice penale ad un medesimo ordine giurisdizionale, decidere se una data controversia debba essere sottoposta alla cognizione del giudice civile ovvero del giudice penale involge una mera questione di Competenza, anche se venga in rilievo la ripartizione delle attribuzioni fra organi dello stesso ordine che esplicano la loro funzione giurisdizionale in distinte fasi processuali. (nella specie, la Corte di Cassazione aveva annullato le Disposizioni civili di una sentenza penale, rinviando la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)