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Sez. 3, Sentenza n. 10968 del 09/06/2004 (Rv. 573488 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Giudizio tra danneggiato e assicuratore - Facoltà dell'assicuratore di chiamare in giudizio il danneggiante - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573488-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che sia convenuto in giudizio per il pagamento dell'indennità che contesta di dover corrispondere all'assicurato, può, a sua volta, condizionatamente all'accertamento del suo obbligo, agire nei confronti del soggetto che ritiene autore e responsabile del danno, anche chiamandolo in causa nel medesimo processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)