Sez. 2, Sentenza n. 1337 del 22/05/1963 (Rv. 262004 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - AUTOMATICO - RINUNZIA - TACITA - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - AUTOMATICO - RINUNZIA - TACITA - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA.*
A norma dell'art 649 cod civ, l'acquisto del legato coincide con la delazione nel momento stesso in cui il legatario, con l'apertura della successione viene chiamato al legatò detto acquisto si verifica(percio ope legis, senza scienza e volonta del legatario, nel senso cioe che non vi e bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte sua ma e riservata ad esso la facolta di rinunziarvi. Analogamente, il legittimario istituito legatario acquisto ipso iure il legato, ma, se intende conseguire la quota di legittima, deve ad esso rinunziare, altrimenti decade e dalla legittima e dall'Azione per conseguirla. Quanto alla Forma della rinunzia, il codice a differenza della rinunzia all'eredita (art 244), non dispone, per il legato, che questa debba essere espressà essa quindi puo essere anche tacita, ma, in tal caso deve risultare da Atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volonta di ripudiare il legato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)