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Sez. 3, Ordinanza n. 22391 del 04/08/2025 (Rv. 676128-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Frazionamento del credito - Giudizi riuniti in primo grado - Declaratoria di improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676128-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

In tema di abusivo frazionamento del credito, non può dichiararsi l'improponibilità della domanda successivamente proposta se il relativo giudizio è stato riunito, fin dal primo grado, a quello introdotto dalla prima domanda e deciso unitariamente a questo. (In applicazione del principio, in un caso in cui la vittima di un sinistro stradale aveva instaurato due distinti giudizi - poi riuniti - per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la seconda domanda).

Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)