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Organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri. Integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1964, n. 1350

Testo in vigore al

Art. 10

1. Nei casi in cui i regolamenti indicati nel precedente art. 1 e le relative norme di applicazione nonche' le successive modificazioni ed aggiunte subordinano l'importazione e l'esportazione dei prodotti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

2. In tali casi, su tutte le questioni inerenti il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e lo svincolo o l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale si pronuncia il comitato interministeriale competente per settore merceologico, ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Art. 11

1. Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti organi delle Comunita' europee, i relativi provvedimenti sono emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile.

Art. 12

1. Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalita' e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di imposizioni all'importazione e all'esportazione e di concessioni di restituzioni all'esportazione, per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1.

Art. 14

1. Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, si applicano anche ai prodotti indicati nei regolamenti comunitari numero 816/70 e n. 2142/70, adottati dal Consiglio delle Comunita' europee rispettivamente il 28 aprile 1970 ed il 20 ottobre 1970, e successive modifiche ed aggiunte.

Art. 15

1. A decorrere dalla data di applicazione del regolamento C.E.E. n. 1035/72, adottato dal Consiglio delle Comunita' europee il 18 maggio 1972, i riferimenti alla regolamentazione comunitaria, previsti nella vigente legislazione per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, devono intendersi fatti al regolamento medesimo.

Art. 16

1. A decorrere dal 3 gennaio 1972 si riscuotono alle importazioni e si concedono alle esportazioni gli importi di compensazione previsti dal regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato dal Consiglio delle Comunita' europee il 12 maggio 1971, e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.

2. Gli importi di cui al precedente comma si applicano, per i prodotti, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai competenti organi delle Comunita' europee con i provvedimenti pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee.

Art. 17

1. Gli importi di compensazione di cui al precedente articolo sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

2. Per l'applicazione delle disposizioni relative alla riscossione all'importazione ed alla concessione all'esportazione degli importi di compensazione di cui sopra si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 19

1. La documentata istanza per la concessione degli importi di compensazione all'esportazione di cui al precedente art. 16 dovra' essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

2. Per le operazioni di esportazione effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il suddetto termine decorre da questa ultima data.

Art. 20

1. Gli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19 dicembre 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data del 2 gennaio 1972 purche' il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro USA ovvero in dollari USA accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti.

2. Ai fini del precedente comma gli interessati devono esibire una documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni suddette.

Art. 21

1. Gli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 non si applicano alle merci che per effetto delle disposizioni vigenti sono ammesse alla importazione in esenzione dai dazi e dai prelievi nonche' dai dazi o dai prelievi.

2. Tuttavia le merci che vengono importate in esenzione per effetto della legge 9 ottobre 1964, n. 948 e dell'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, sono escluse dall'applicazione degli importi di compensazione, a condizione che i prodotti precedentemente esportati non abbiano fruito della concessione all'esportazione degli importi di cui trattasi.

Art. 22

1. Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione degli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 affluiranno nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni relative alla concessione alla esportazione degli importi di compensazione, valutato per l'anno finanziario 1972 in L. 4.650.000.000, si fara' fronte con le corrispondenti entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23

1. Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera Q), e' aggiunta la seguente lettera:
"R) Miscele di idrocarburi non saturi, liquide alla temperatura di 15 gradi del termometro centesimale ed alla pressione normale, costituite da almeno il 95 per cento in peso da olefine acidiche ramificate, distillanti in un intervallo di temperatura superiore a 5 gradi C:
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;
2) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonche' dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici".

Art. 24

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente previsto, ha efficacia riguardo agli articoli 1, 4 e 15 dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari richiamati nei medesimi articoli. Esso sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI - MEDICI - MALAGODI - TAVIANI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI - LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 46. - CARUSO