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Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 24/03/1983 (Rv. 426919 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - TERRENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AL DEMANIO - TERRENI COMUNALI DI USO CIVICO - CONFERIMENTO DI UN GODIMENTO INDIVIDUALE IN FAVORE DI PRIVATI, IN RELAZIONE AD UN'ATTUALE MANCANZA DELL'ESERCIZIO DELL'USO CIVICO, MEDIANTE STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO PRIVATISTICO DI AFFITTO - NATURA E DISCIPLINA - DISCIPLINA DELLA PROROGA LEGALE DEI RAPPORTI AGRARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426919-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - TERRENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AL DEMANIO - TERRENI COMUNALI DI USO CIVICO - CONFERIMENTO DI UN GODIMENTO INDIVIDUALE IN FAVORE DI PRIVATI, IN RELAZIONE AD UN'ATTUALE MANCANZA DELL'ESERCIZIO DELL'USO CIVICO, MEDIANTE STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO PRIVATISTICO DI AFFITTO - NATURA E DISCIPLINA - DISCIPLINA DELLA PROROGA LEGALE DEI RAPPORTI AGRARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a terreni silvo-pastorali appartenenti al Demanio, o comunque soggetti alla disciplina ed al vincolo di destinazione dei beni demaniali, come i terreni comunali di uso civico che siano stati assegnati dal Commissario liquidatore alla categoria dei boschi o dei pascoli permanenti, e per i quali non sia stata autorizzata una diversa destinazione con provvedimento del ministro della agricoltura e delle Foreste, il conferimento di un godimento individuale in favore di privati, in relazione ad un'attuale Mancanza dell'Esercizio dell'uso civico, ancorché derivi non da un atto di concessione, ma dalla stipulazione di un contratto privatistico di affitto, costituisce un rapporto di carattere precario e temporaneo, la cui protrazione o rinnovazione resta sottoposta alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione ed esula dalla disciplina della proroga legale dei rapporti agrari, tenendo altresì conto che nella normativa vincolistica di tali rapporti si rinvengono soltanto Disposizioni inerenti alla Determinazione del canone, per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (artt. 5 della legge 10 dicembre 1973 n. 814 ed art. 9 del d.l. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981 n. 692), ovvero alla durata dei rapporti relativi a beni patrimoniali disponibili (art. 22 della legge 11 febbraio 1971 n. 11), ma non anche Disposizioni di proroga dei rapporti relativi ai suddetti beni a regime demaniale. (V 693/78, mass n 390036; (V 8/73, mass n 361748; (V 2647/50).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 CORTE COST., Regio Decr. 16/05/1926 num. 1126 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22, Legge 10/12/1973 num. 814 art. 5, Decreto Legge 02/10/1981 num. 546 art. 9, Legge 01/12/1981 num. 692 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)