Sez. 1, Sentenza n. 9839 del 19/11/1994 (Rv. 488743 - 01)
PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Documenti - Ispezione giudiziale - Inammissibilità - Ordine di ispezione - Mancata esecuzione - Valutazione come argomento di prova - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - IN GENERE
Essendo previsto specificatamente per l'acquisizione dei documenti lo strumento dell'esibizione (art. 212 capoverso cod. proc. civ. e art. 2711 c.p.v. cod.civ.), l'ispezione degli stessi non è consentita, desumendosi dall'art. 210 cod. proc. civ. che l'un mezzo probatorio esclude l'altro. L'inammissibilità dell'ordine di ispezione non esclude però che possa essere valutato come argomento di prova il contegno complessivo della parte che non dia ad esso esecuzione, invocando ragioni diverse e del tutto estranee alla causa di inammissibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2711, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)