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Sez. 2, Sentenza n. 1830 del 10/06/1972 (Rv. 358836 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1972-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358836-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*

A seguito della sentenza n 63 del 1966 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale degli articoli 2948 n 4, 2955 n 2 e 2956 n 1 cod civ, per la parte in cui tali norme consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione iniziasse a decorrere durante il rapporto di lavoro subordinato, il calcolo per la decorrenza del periodo prescrizionale deve essere fatto partendo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi tenere conto della circostanza che di fatto fra il sorgere del credito e la data della citazione introduttiva del giudizio sia gia decorso un lasso di tempo pari o superiore al periodo prescrizionale. (Conf 2603'70, mass n 348991).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)