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Sez. 2, Sentenza n. 22 del 09/01/1973 (Rv. 361771 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOMME PER SPESE DEL PRECETTO - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361771-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOMME PER SPESE DEL PRECETTO - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*

La Competenza per valore, nelle cause di opposizione all'esecuzione cui all'art 615 cod proc civ, si determina in base al credito per cui si procede e cioe alla complessiva somma che il creditore pone a fondamento dell'Azione esecutiva per ogni sua pretesa nascente dal titolo esecutivo, senza tenere conto delle somme per spese del precetto, che costituiscono per legge un accessorio della pronuncia sull'opposizione. (V 2022/72, mass n 359166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)