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Sez. 1, Sentenza n. 3314 del 14/07/1989 (Rv. 463372 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ORDINANZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - APPELLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463372-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ORDINANZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - APPELLO - NECESSITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del pretore che dichiari l'Estinzione del processo, in quanto tale provvedimento - assimilabile alla sentenza del tribunale che, ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di Estinzione del giudice istruttore - avendo natura sostanziale di sentenza, deve essere impugnato con l'appello davanti al tribunale. (Conf 6924/87, mass n 455111; (Conf 3743/77, mass n 387409).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 317, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)