Sez. 2, Sentenza n. 11252 del 25/09/1985 Ud. (dep. 23/11/1985) Rv. 171205 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTENZIONE DI RISARCIRE IL DANNO - RIFIUTO DELLA PARTE LESA DI RICEVERE LA SOMMA OFFERTA - DEPOSITO DELLA SOMMA EX ART. 1210 COD. CIV. - NECESSITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE O MENO DELL'ATTENUANTE EX ART. 62 N. 6 COD. PEN..*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTENZIONE DI RISARCIRE IL DANNO - RIFIUTO DELLA PARTE LESA DI RICEVERE LA SOMMA OFFERTA - DEPOSITO DELLA SOMMA EX ART. 1210 COD. CIV. - NECESSITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE O MENO DELL'ATTENUANTE EX ART. 62 N. 6 COD. PEN..*
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nel caso di rifiuto della parte lesa di ricevere la somma offerta, l'intenzione di risarcire il danno deve assumere carattere di concretezza, mediante il deposito previsto dall'art. 1210 cod. civ.. (V mass n 155829; (V mass n 167293; (Conf mass n 153103).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)