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Sez. 1, Sentenza n. 924 del 23/03/1968 (Rv. 332271 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DI COSA DETERMINATA - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - OFFERTA NON FORMALE- SUFFICIENZA - DIMOSTRAZIONE DI ESSERE PRONTO A PAGARE IL PREZZO PATTUITO AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - IDONEITA.*
Stato
decisa il 1968-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332271-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DI COSA DETERMINATA - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - OFFERTA NON FORMALE- SUFFICIENZA - DIMOSTRAZIONE DI ESSERE PRONTO A PAGARE IL PREZZO PATTUITO AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - IDONEITA.*

L'art. 2932 capoverso cod.civ., subordinando l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica, nel caso di trasferimento della proprieta di una cosa determinata, all'offerta della prestazione corrispettiva, non si riferisce soltanto alla offerta formale di cui agli art. 1208 e 1209 cod.civ., in quanto tale disposizione parla genericamente di offerta nelle forme di legge. Costituisce offerta efficiente secondo gli Usi quella che il contraente, il quale intende addivenire a tenore della promessa alla conclusione del contratto di trasferimento, faccia all'altra parte, dimostrandosi pronto a pagare il prezzo convenuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)