DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che è necessario definire le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che gli Stati membri hanno il compito di garantire alle radiocomunicazioni, nonché ai dispositivi, apparecchi o sistemi il cui funzionamento è soggetto alle perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchi elettrici ed elettronici una sufficiente protezione dai disturbi provocati da tali perturbazioni;
considerando che gli Stati membri hanno altresì il compito di provvedere alla protezione delle reti di erogazione dell'energia elettrica da eventuali perturbazioni elettromagnetiche e pertanto anche alla protezione delle apparecchiature che esse alimentano;
considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione4, riguarda in particolare i segnali emessi da tali apparecchiature durante il funzionamento normale nonché la protezione contro qualsiasi danno delle reti pubbliche di telecomunicazione; che resta conseguentemente da assicurare una protezione sufficiente di tali reti, ivi compresi gli apparecchi ad esse connessi, contro i disturbi momentanei provocati da segnali di natura accidentale suscettibili di essere emessi dagli apparecchi stessi;
considerando che, in taluni Stati membri, alcune disposizioni imperative fissano in particolare i livelli di disturbo ammissibili delle perturbazioni elettromagnetiche che tali apparecchi possono provocare e il loro grado di immunità da questi stessi segnali; che non necessariamente tali disposizioni imperative comportano livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, anche se, a causa della loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;
considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale protezione devono essere armonizzate per consentire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, senza che vengano abbassati gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri;
considerando che il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità che è la libera circolazione delle merci, si ammettano ostacoli alla circolazione comunitaria risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, qualora tali disposizioni possono essere riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative; che pertanto l'armonizzazione legislativa nel caso in questione deve limitarsi unicamente alle disposizioni necessarie per soddisfare gli obiettivi di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica; che tali obiettivi devono sostituire le disposizioni nazionali in materia;
considerando pertanto che la presente direttiva definisce soltanto gli obiettivi di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica; che, per facilitare la prova di conformità rispetto a tali obiettivi, è importante disporre di norme armonizzate a livello europeo sulla compatibilità elettromagnetica, il rispetto delle quali garantisca ai prodotti una presunzione di conformità agli obiettivi di protezione; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare la natura di testi non obbligatori; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) è riconosciuto come organismo competente ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il CENELEC, sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CENELEC su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel campo delle norme di regolamentazioni tecniche1, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE2, ed in virtù degli orientamenti generali di cui sopra;
considerando che, in attesa che vengano adottate norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, è opportuno facilitare la libera circolazione delle merci, accettando, a titolo provvisorio, a livello comunitario, apparecchi conformi alle norme nazionali prescelte conformemente ad una procedura di controllo comunitario, la quale garantisca che tali norme nazionali siano conformi agli obiettivi di protezione della presente direttiva;
considerando che la dichiarazione CE di conformità relativa all'apparecchio costituisce una presunzione della conformità dello stesso alla presente direttiva; che questa dichiarazione deve presentarsi nella forma più semplice possibile;
considerando che, per gli apparecchi disciplinati dalla direttiva 86/361/CEE, per ottenere una protezione efficace in materia di compatibilità elettromagnetiche, il rispetto della presente direttiva deve tuttavia essere attestato da marchi o certificati di conformità rilasciati da organismi notificati dagli Stati membri; che, per agevolare il riconoscimento reciproco dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi, è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;
considerando che nonostante ciò potrebbe verificarsi che taluni apparecchi disturbino le radiocomunicazioni e le reti di telecomunicazioni; che è quindi opportuno prevedere una procedura atta ad eliminare tale pericolo;
considerando che la presente direttiva riguarda gli apparecchi ed i materiali di cui alle direttive 76/889/CEE3 e 76/890/CEE4 concernenti rispettivamente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi ed alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter; che è pertanto opportuno abrogare tali direttive,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 72.