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Sez. 2, Sentenza n. 2602 del 09/12/1970 (Rv. 348987 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - IMMOBILE RICOSTRUITO DA UNO DEI COMUNISTI - PROPRIETA COMUNE - LIMITI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1970-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348987-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - IMMOBILE RICOSTRUITO DA UNO DEI COMUNISTI - PROPRIETA COMUNE - LIMITI - EFFETTI.*

Le opere di ricostruzione di un immobile di proprieta comune, reso inutilizzabile a seguito di eventi bellici nei limiti di un terzo, si concretano nel miglioramento di un bene comune che, al pari degli altri, e soggetto a divisione (ove non crei un quid novi da considerare del tutto avulso dall'eredita), salva la valutazione delle suddette opere e dei relativi rimborsi, a favore del comunista che ha fatto eseguire tali opere a sue spese. L'accertamento di cui sopra, condotto sulla base della valutazione di un certificato rilasciato ai fini delle agevolazioni tributarie a preferenza di altri documenti ed in modo difforme da quello preteso dalla parte, e apprezzamento di merito incensurabile in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)