Sez. 2, Sentenza n. 2602 del 09/12/1970 (Rv. 348987 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - IMMOBILE RICOSTRUITO DA UNO DEI COMUNISTI - PROPRIETA COMUNE - LIMITI - EFFETTI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - IMMOBILE RICOSTRUITO DA UNO DEI COMUNISTI - PROPRIETA COMUNE - LIMITI - EFFETTI.*
Le opere di ricostruzione di un immobile di proprieta comune, reso inutilizzabile a seguito di eventi bellici nei limiti di un terzo, si concretano nel miglioramento di un bene comune che, al pari degli altri, e soggetto a divisione (ove non crei un quid novi da considerare del tutto avulso dall'eredita), salva la valutazione delle suddette opere e dei relativi rimborsi, a favore del comunista che ha fatto eseguire tali opere a sue spese. L'accertamento di cui sopra, condotto sulla base della valutazione di un certificato rilasciato ai fini delle agevolazioni tributarie a preferenza di altri documenti ed in modo difforme da quello preteso dalla parte, e apprezzamento di merito incensurabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)