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Sez. 3 - , Sentenza n. 11246 del 06/04/2022 (Rv. 664511 - 02)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida - Operatività nei confronti della vittima trasportata a bordo del veicolo - Esclusione - Consapevolezza del trasportato assicurato della mancanza di autorizzazione alla guida - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664511-02

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a tal fine o che fosse convinto che quella persona fosse assicurata, oppure, ancora, che non si sia posto domande a tale riguardo.

Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 30/12/1983 num. 5, Direttive Commissione CEE 14/05/1990 num. 232, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)