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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 63 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-09, depositata il 1989-02-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:63
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12042

  • - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione fondata sull'interpretazione giurisprudenziale di una norma
  • Concessione per le varianti in corso d'opera
  • Manifesta inammissibilità.
  • L. 28.2.1985 n. 47, art. 15.
  • Cost. artt. 3 e 25 l.11.3.53 n. 87, art. 23.
Leggi la massima
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ. Una questione di costituzionalità non può fondarsi sull'inter- pretazione - che il giudice a quo assume incostituzionale - data da altri giudici alla norma da applicare. Infatti, non solo tale interpretazione non è in alcun modo vincolante per il giudice a quo ma, inoltre, non va dimenticato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, tra più interpretazioni possibili di una norma, si deve scegliere l'interpretazione rite- nuta conforme a Costituzione. Conseguentemente, è manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., per la parte in cui, così come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza in materia di concessione edilizia, prescriverebbe l'insindacabilità da parte del giudice penale della legittimità del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso d'opera. v. ord. n. 157 del 1983 ord. n. 187 del 1983 sent. n. 171 del 1986

Norme impugnate

  • art. 15 legge 28 febbraio 1985, n. 47

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dal Pretore di Cittadella nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alfonso ed altri, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Svegliado Carlo; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza in data 3 dicembre 1987 (R.O. n. 199/88), il Pretore di Cittadella ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il preteso contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui detta norma prescriverebbe l'insindacabilità da parte del giudice penale della legittimità del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso di opera, così come ritenuto dall'indirizzo giurisprudenziale, ormai prevalente, in tema di concessione edilizia a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; che tale interpretazione della norma denunciata è stata fatta propria dal Tribunale di Padova e che contro tale lettura della norma si appunta la doglianza del giudice a quo;
punto 2
Considerato che l'interpretazione della norma su cui il Pretore fonda i propri dubbi di costituzionalità non lo vincola in alcun modo e non lo costringe ad adeguarvisi (ordinanze n. 187 e n. 157 del 1983); che, del resto, vige il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986) secondo cui, tra più possibili interpretazioni della norma, si deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme alla Costituzione; che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cittadella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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