Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 129 del 2001
Massime (1)
Massima n. 26194
- Banca
- Anatocismo
- Validità ed efficacia di clausole relative agli interessi anatocistici
- Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 che modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La norma, infatti, è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425 del 2000, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. - Per analoghe dichiarazioni, v. ordinanze n. 51, n. 24/2001 e n. 551/2000. M.R.
Norme impugnate
- art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 13 ottobre 2000 dal tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, nel procedimento civile vertente tra la Tappezzeria Zolli S.n.c. e la Banca Popolare della Penisola Sorrentina S.p.a., iscritta al n. 741 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1a serie speciale, dell'anno 2000 e il 21 giugno 2000 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Zambonelli Luciana e la B.N.L. S.p.a., iscritta al n. 821 del registro ordinanze del 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, in composizione monocratica, con ordinanza del 13 ottobre 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e 102 della Costituzione (r.o. n. 741 del 2000), ed il giudice onorario del tribunale di Bologna, con ordinanza del 21 giugno 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o. n. 821 del 2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) [erroneamente indicato come "comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario) come introdotto dall'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342" nell'ordinanza registrata al n. 821 del 2000];
che nel giudizio registrato al n. 821 del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della questione.
punto 2
Considerato che i due giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (il menzionato errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 821 del 2000 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51, n. 24 del 2001 e n. 551 del 2000).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli
evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal
tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, e dal
tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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