Sez. 1, Sentenza n. 366 del 24/01/1995 Cc. (dep. 22/03/1995) Rv. 200482 - 01
Competenza - Competenza per materia - Incompetenza - Rilevabilità | Regola generale - Eccezioni.
Competenza - Competenza per materia - Incompetenza - Rilevabilità
L'art. 21 cod. proc. pen. prevede che l'incompetenza per materia può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Peraltro, alla regola dell'indiscriminata rilevabilità il legislatore ha posto due eccezioni: l'ipotesi in cui l'incompetenza sia determinata dalla connessione e quella prevista dal comma secondo dell'art. 23 cod. proc. pen., in cui il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore (cosiddetta incompetenza per eccesso o ipercapacità). In tale eventualità l'incompetenza deve essere rilevata o eccepita entro il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., e cioè subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)