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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24039 del 03/10/2018 (Rv. 650696 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Assetto di cui all'art. 2504 c.c. nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1991 - Efficacia - Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650696-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, nell'assetto normativo di cui all'art. 2504 c.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1991, e dal successivo art. 2504-bis c.c.), l'atto di fusione produce effetti dal momento dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese, nel quale si perfeziona l'"iter" che modifica l'organizzazione delle società partecipanti alla fusione, sino a tale data autonome anche sul piano contabile, e, pertanto, solo da tale momento decorre il termine per la presentazione della denuncia di variazione di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, Cod. Civ. art. 2504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)