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Sez. 1, Sentenza n. 13517 del 13/06/2014 (Rv. 631305 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - AZIONE DI RESPONSABILITÀ | Violazione dei doveri gestori - Svolgimento di un'attività sociale non consentita dalla legge - Omessa attivazione dei sindaci per evitare l'evento - Responsabilità - Individuazione di singoli comportamenti inadempienti - Necessità - Esclusione - Dovere di segnalare le irregolarità all'assemblea od al P.M. per l'attivazione del procedimento ex art. 2409 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631305-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - AZIONE DI RESPONSABILITÀ

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva ritenuto ingiustificata l'inerzia dei sindaci seguita all'esecuzione, da parte degli amministratori, di bonifici per un rilevante importo complessivo in favore di una società dello stesso gruppo, per un'operazione fittizia e con destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)