diritto.io

Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge del 2 aprile 1865, N.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge di espropriazione per causa di pubblica utilita', con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della legge stessa;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti, d'accordo col Ministro dei Lavori pubblici e con quello della Guerra;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilita' non puo' aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente Legge.

Art. 2

1. Sono opere di pubblica utilita', per gli effetti di questa Legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'Autorita' competente.

2. Possono essere dichiarate di pubblica utilita' non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono Corpi morali, Societa' private o particolari individui.

Art. 3

1. Qualunque domanda che venga fatta da Provincie, da Comuni, da Corpi morali, o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilita', deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.

2. Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Art. 4

1. La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilita', deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale officiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia.

2. Per 15 giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell'articolo precedente, debbono rimanere depositati nell'Ufficio del Comune ove l'opera dovra' essere eseguita.

3. Qualora l'opera sia per toccare il territorio di piu' Comuni, potra' bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capo-luogo del Circondario presso l'Ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura.

4. Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 5

1. Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque puo' prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'Ufficio del Comune o della Prefettura o della Sotto-Prefettura, e fare le sue osservazioni.

2. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilita' puo', a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta.

3. Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 6

1. Il disposto dagli articoli 4 e 5 non e' applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilita' debba essere fatta per Legge.

Art. 7

1. Gl'Ingegneri, gli Architetti ed i Periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprieta' private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatorii dipendenti dal ricevuto incarico, purche' siano muniti di un decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto, nella cui Provincia o Circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.

2. I Prefetti ed i Sotto-Prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'Autorita' competente nei casi in cui cio' e' richiesto.

3. L'avviso ai proprietari sara' dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordino' gli studi, e dovra' indicare i nomi delle persone cui e' concessa la facolta' di introdursi nelle proprieta' private.

4. Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fissera' il tempo ed il modo con cui la facolta' concessa puo' essere esercitata.

5. Il Sindaco potra' far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.

6. Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennita', potranno i Prefetti e Sotto-Prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 8

1. Chi si opponesse alle operazioni degli Ingegneri, Architetti o Periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrera' in un'ammenda o multa estensibile a lire 300, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale in caso di reato maggiore.

2. Se la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazione dello Stato, di una Provincia o di un Comune, la denuncia sara' fatta all'Autorita' giudiziaria competente dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto, o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avra' commessa la formazione dei suddetti piani.

Capo II. Della dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9

1. La dichiarazione di pubblica utilita' deve farsi con legge nei seguenti casi:

  1. 1° Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa.

  2. 2° Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti e contigui alla medesima a termini dell'art. 77 della presente legge,

2. Pei lavori accessorii, che possono occorrere in quelle opere, le quali per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali devono eseguirsi dallo Stato direttamente, o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e il parere del Consiglio di Stato, ha, per tutti gli effetti della presente legge, il valore di una dichiarazione di pubblica utilita'.

Art. 10

1. Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati, negli altri casi e' fatta dal prefetto.

2. E' fatta altresi' dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a comuni ed a Consorzi e per la costruzione e sistemazione dei cimiteri, dopo che il progetto sia stato approvato dalla autorita' competente.

3. La dichiarazione di pubblica utilita' per le opere comunali e provinciali, fatte obbligatorie per legge, dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Art. 11

1. E' fatta con Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Guerra o della Marina, la dichiarazione di pubblica utilita' per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.

Art. 12

1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con Decreto Reale sulla proposta del Ministro pei Lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato.

Art. 13

1. Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilita' saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

2. L'Autorita' che stabili' i suddetti termini li puo' prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volonta' dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

3. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilita' diventa inefficace e non potra' procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente Legge.